Art. 173.
(Assunzioni urgenti di personale).

      1. Devono essere realizzate in via di urgenza le assunzioni di personale specificamente indicate dal presente articolo.
      2. Per un terzo dei posti in organico del ruolo degli educatori, definito ai sensi dell'articolo 172, la copertura è effettuata, nell'ambito dei singoli provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria, con gli educatori professionali risultati idonei nei concorsi presso gli enti locali, secondo i criteri definiti dal dipartimento della amministrazione penitenziaria.
      3. Alla copertura dei posti in organico del ruolo degli esperti dell'osservazione e trattamento, definito ai sensi dell'articolo 172, si provvede inizialmente, a loro richiesta, con gli esperti attualmente operanti negli istituti con rapporto libero professionale, in considerazione dei periodi di servizio prestati e previa positiva valutazione del servizio stesso. Il provveditorato regionale della amministrazione penitenziaria provvede agli atti necessari per lo svolgimento della procedura di assunzione in via di urgenza, secondo i tempi, la progressione e i criteri definiti dal dipartimento della amministrazione penitenziaria che, all'esito della procedura, provvede all'assunzione.
      4. Per la metà dei posti in organico del ruolo degli operatori di servizio sociale, definito ai sensi dell'articolo 172, la copertura è attuata, nell'ambito dei singoli provveditorati regionali della amministrazione penitenziaria, con le persone risultate idonee nei concorsi presso gli enti

 

Pag. 308

locali del singolo territorio regionale, relativi a ruoli corrispondenti, secondo i criteri definiti dal dipartimento della amministrazione penitenziaria.